STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"INFORMADARTE"
Art.
1 - Costituzione. Sede. Durata.
1.1.- E' costituita un'associazione Culturale denominata "Informadarte".
L'associazione ha sede in Roma, Via Santorre di Santarosa n.
69.
1.2. - L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopo. Oggetto sociale. Finalità.
2.1. - L'associazione ha lo scopo di valorizzare le caratteristiche
di impegno
culturale, di artisticità e di professionalità
inscindibili da ogni attività inerente il
settore dei beni culturali e ambientali, del linguaggio visivo
e della produzione
artistica in genere. A tale fine potrà svolgere attività
di tutela, catalogazione, gestione
e restauro dei beni culturali, nonché promuovere manifestazioni
culturali, iniziative
didattiche di diverso genere per adulti e per bambini, corsi
di formazione, mostre,
conferenze, dibattiti e iniziative varie. Tra i suoi scopi principali,
l'associazione ha
quello di promuovere attività di formazione e di aggiornamento,
indirizzata ai capi
d'istituto e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2.2. - L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica,
apartitica ed ha finalità
esclusivamente culturali.
2.3. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 2.2., l'associazione
potrà curare
la raccolta e diffusione di materiali oggetto di espressioni
artistiche, la redazione e
l'edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle
attività stesse, nonché
gestire locali e spazi per lo svolgimento di esse.
2.4.- Nell'ambito delle proprie attività, l'associazione
può collaborare con
altre associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati e/o
terzi in genere. Può, inoltre,
compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna per il
conseguimento
dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute
di beni immobili
soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione
di pegno o ipoteca
relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni
e altre malleverie.
Art 3 - Soci fondatori e Soci ordinari
3.1. - Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto
costitutivo dell'associazione e lo hanno sottoscritto.
3.2. - Possono essere Soci ordinati dell'associazione tutti
coloro che ne
condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.
.
Possono essere Soci ordinali anche persone giuridiche ed enti
non
riconosciuti.
3.3. - La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica
alcuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti
dell'associazione. _
Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente
alla vita
dell'associazione.
3.4. - Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo
a maggioranza assoluta dei presenti.
3.5. - All'atto dell'adesione dovrà essere versata la
quota sociale d'iscrizione per l'anno in corso, nella misura
che sarà prevista dal Consiglio Direttivo.
3.5. - Non sono ammessi soci temporanei o straordinari.
3.6. - L'adesione all'associazione comporta, per il socio maggiore
di età, il diritto dì voto nell'Assemblea per
l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; comporta
altresì, l'obbligo di versare le quote annuali eventualmente
stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare
le clausole del presente statuto.
Art. 4 - Decadenza, esclusione, recesso.
4.1. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può,
con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, essere escluso
il Socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
l'associazione,
oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci; e) che non osserva
le disposizioni contenute nello Statuto oppure le deliberazioni
legalmente prese dagli organi competenti; d) che senza giustificati
motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a
qualunque titolo verso l'associazione. Nei casi indicati alla
lettera d) il Socio
inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione
potrà avere
luogo solo trascorsi 15 giorni da detto invito.
4.2. - Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento
alla propria posizione di Socio con atto scritto indirizzato
all'associazione.
4.3. - Chi recede dall'associazione non ha diritto alcuno sul
patrimonio.
Art. 5 - Intrasmissibilità e non rivalutabilità
delle quote
5.1. Le quote associative non possono essere trasmesse, a titolo
oneroso o gratuito, a terzi o ad altri Soci, né tantomeno
sono rivalutabili.
Art. 6 - Organi dell'associazione.
6.1. - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Retribuzioni.
7.1. - Nessuna carica è retribuita, fl Consiglio Direttivo
può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Soci
incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e/o
per conto dell'associazione.
Art. 8 - Assemblea.
8.1.- L'Assemblea è composta da tutti i Soci, fondatori
ed prdinari.
8.2. - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La convocazione
è eseguita mediante comunicazione scritta da inviarsi
ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata e deve
contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno,
la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea; l'avviso di convocazione
deve essere affisso presso la bacheca della sede sociale almeno
venti giorni prima della data dell'Assemblea medesima.
8.3. - L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una
volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Essa, inoltre, provvede a: a) approvare il rendiconto economico-finanziario;
b) discutere ed approvare il programma annuale; e) approvare
regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo; d) eleggere
i componenti del Consiglio Direttivo e le relative cariche,
e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto; f) deliberare
lo scioglimento dell'associazione e in merito alla devoluzione
del suo patrimonio.
Art. 9 - Deliberazioni dell'Assemblea.
9.1. - Le assemblee sono valide in prima convocazione con la
presenza di tanti Soci costituenti almeno la metà più
uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può
avere luogo anche in giorno successivo alla prima.
9.2. - Le deliberazioni, in ogni caso, sono adottate a maggioranza
dei votanti presenti.
9.3 - Le assemblee convocate per modificare lo Statuto o per
sciogliere l'associazione sono valide se sono presenti almeno
i due terzi dei Soci. Le deliberazioni relative sono adottate
a maggioranza assoluta dei presenti.
9.4 - Ogni Socio ha diritto ad un voto , esercitarle anche mediante
delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega
può essere conferita solamente ad altro Socio dell'associazione
e ciascun delegato non può farsi portatore di più
di 10 deleghe.
9.5 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte nel libro
dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della
seduta; il libro è depositato presso la sede sociale,
dove è a disposizione dei soci che volessero prenderne
visione . I verbali delle assemblee restano esposti nella bacheca
sociale per un periodo di 30 giorni dalla data della delibera.
Art. 10 - Consiglio Direttivo.
10.1. - II Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di tre membri ad un massimo di sette, eletti tra i Soci. I membri
del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
10.2. -1 componenti del Consiglio Direttivo durano in carica
per un triennio e sono rieleggibili.
10.3. - II Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell'associazione e può compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
fatta eccezione per quelli espressamente riservati, per legge
o per statuto all'assemblea dei soci. Sono compiti del Consiglio
Direttivo: a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea; b) predisporre annualmente il rendiconto economico
e finanziario e la relazione da presentare all'Assemblea sull'attività
svolta; e) deliberare Faccettazione di oblazioni e contribuzioni
varie; e) elaborare progetti per la modifica dello statuto da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) deliberare l'acquisto
e l'alienazione di beni immobili e mobili soggetti a registrazione,
la stipulazione di contratti di mutuo, la concessione di pegni
e/o ipoteche relativamente ai beni sociali, nonché la
concessione di fidejussioni ed altre malleverie.
Art 11- Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
11.1. - II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta l'anno per
la predisposizione del rendiconto economico e finanziario di
cui all'arti5. Le riunioni sono valide con la presenza della
metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
11.2. - Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti
Art. 12 - Membri del Consiglio Direttivo.
12.1.-Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.
Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone
i relativi verbali ed ha il
potere e la responsabilità di far eseguire le deliberazioni
adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico
ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente
sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica
dell'associazione, di cui firma gli atti e può pertanto
incassare somme, aprire conti correnti bancari e postali, gestire
ogni tipo di rapporti con gli Istituti bancari, rilasciare liberatorie
e quietanze e svolgere tutte le funzioni di tesoriere. Può
anche rilasciare procure per singoli o più affari ad
un membro del Consiglio Direttivo.
12.2. - II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di suo impedimento.
Art. 13 - Impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente.
Decadenza.
13.1. - In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente
e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti provvisoriamente
dal membro più anziano in età in seno al Consiglio
Direttivo.
13.2. - In caso di decadenza o esclusione del Presidente o del
Vice Presidente, il Consiglio Direttivo elegge provvisoriamente
il nuovo Presidente o Vice Presidente con la maggioranza assoluta,
provvedendo a convocare, entro e non oltre 30 giorni, l'assemblea
dei Soci per la nomina dei suddetti organi.
Art. 14 - Entrate dell'associazione.
14.1. - Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione
sono coperte dalle seguenti entrate: a) le quote ordinarie dei
Soci; b) le entrate derivanti da oblazioni o da liberalità
una tantum dei Soci o di terzi; e) le erogazioni conseguenti
a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione,
o da altri enti pubblici e/o privati; d) i redditi derivanti
dal suo patrimonio; e) dagli introiti realizzati nello svolgimento
della sua attività.
14.2. - Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.
14.3. - II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota
di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione
e la quota annuale d'iscrizione.
14.4. - L'adesione all'associazione non comporta obblighi di
finanziamento ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'adesione
e al versamento delle quote annuali di iscrizione.
Art. 15 - Rendiconto economico e finanziario
15.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto
consuntivo, economico e finanziario a cura del Consiglio Direttivo.
B rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea
dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno e deve essere depositato
presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono l'Assemblea
affinchè i Soci interessati possano prenderne visione.
Dopo l'approvazione, il rendiconto resta depositato presso la
sede sociale e rimane a disposizione dei Soci che volessero
prenderne visione.
Art 16 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
16.1. - Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto
consuntivo non possono essere distribuiti, anche indirettamente,
ai Soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
E' altresì vietato distribuire fondi o riserve formati
con avanzi di precedenti esercizi. E' nullo ogni patto contrario.
16.2. - Gli eventuali avanzi saranno pertanto interamente destinati
al finanziamento delle iniziative di vario genere intraprese
dall'associazione nell'ambito delle finalità istituzionali.
Art 17 - Scioglimento
17.1. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea ordinaria, la quale prowederà alla nomina
di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli
eventuali compensi.
17.2 - In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione
dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe, oppure destinato a fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso
e in nessuna misura detto patrimonio potrà essere ripartito
tra i Soci dell'associazione.
Art. 18 - Altre disposizioni
18.1.-Per quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno
ed espresso riferimento alle norme del codice civile ed alle
altre disposizioni di legge in materia.